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Ruolo dei periti assicurativi - Ricostruzione dinamica e cinematica dell

(nota a cura del Consigliere Segretario, Ing. Antonio Masturzo)

Ruolo dei periti assicurativi -ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso -Competenze professionali degli Ingegneri - Iniziative dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nota AGCM del 21/01/2013 - Parere adunanza generale del 9 gennaio 2013 -art.3 del Regolamento ISVAP 3 gennaio 2008 n.11 – Circolare del CNI  n. 209/XVIII del 30/04/2013

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con circolare n. 209/XVIII del 30/04/2013 ha fornito interessanti delucidazioni e chiarimenti sul ruolo dei periti assicurativi -ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso - Competenze professionali degli Ingegneri.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - nell'innovativo parere allegato - ritiene:

a) di escludere che l'attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso sia attività riservata agli iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi ;

b) di menzionare e riconoscere esplicitamente la competenza sul punto dì Ingegneri e Periti Industriali (ovviamente : senza necessità dì iscriversi al Ruolo dei periti assicurativi).

Queste considerazioni dell'Antitrust portano a concludere, dal punto di vista del CNI, -anche se  l'Autorità Garante non lo dice espressamente -che, una volta affermata la mancanza di una esclusiva per gli iscritti al Ruolo dei Periti assicurativi, la riserva a favore degli Ingegneri (e dei Periti Industriali) riemerge e si riafferma nel caso della nomina come CTU, per la quale, come noto, bisogna essere iscritti all'albo di categoria

L'Autorità, in questo modo, allo stato, si allinea pertanto al disposto dell'art.3, comma 4, del Provvedimento ISVAP n.11 del 2008 che -parlando dei periti assicurativi ("Ambito di applicazione", recita la rubrica dell'articolo) afferma, come noto, che "nell'attività peritale (e, quindi, nelle competenze dei periti assicurativi) non rientrano le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso".

Il CNI ribadisce, in ogni caso che, per quanto riguarda l'incarico di CTU, esso deve essere affidato a professionisti iscritti all'albo delle professioni tecniche.

Dunque l'incarico di consulente tecnico del Giudice, anche per quanto concerne le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso, dovrà essere comunque affidato a professionisti iscritti all'albo (Ingegneri e Periti Industriali).

Il CNI sottolinea che con il documento approvato nella adunanza del 9 gennaio 2013 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riconosce espressamente che l'assegnazione dell'incarico finalizzato alla ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso riguarda anche gli Ingegneri, senza necessità di iscrizione al Ruolo dei periti assicurativi.

La circolare del CNI

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