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Adempimenti d'obbligo del Consiglio

Per dovere di informazione riporto in allegato il noto parere del Ministero di Grazia e Giustizia relativo agli adempimenti d'obbligo dei consigli degli ordini provinciali rispetto alle attività di interesse degli iscritti e dell'ordine stesso. Tanto per rassicurare quanti in questi giorni hanno posto quesiti relativi a problematiche urgenti quali iscrizioni, cancellazioni, pareri di congruità, corresponsione di stipendi.

Dalla lettura del testo riportato emerge con chiarezza che deve essere garantita la continuità dell'attività dell'organo ed evitare danni all'ordine ed agli iscritti 

Michele Brigante


Parere n. 7/1051/U

Titolo: CONSIGLI PROVINCIALI - DIMISSIONE CONSIGLIERI - PROCEDURA DI COMMISSARIAMENTO - ATTI CHE POSSONO ESSERE COMPIUTI TRANSITORIAMENTE DALL'ORDINE

Testo:
Con riferimento al quesito indicato in oggetto, tenuto conto dal tenore della Vs. nota in data 18/3/98, dalla quale emerge che a causa delle dimissioni di 8 consiglieri su 15 codesto Consiglio non è più in grado di funzionare regolarmente, si osserva quanto segue.
In linea di massima, questo Ufficio ritiene che, in base al principio della prorogatio dei poteri, applicabile anche agli organi collegiali, nelle more delle procedure di commissariamento il Consiglio dell'Ordine possa, e debba, compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione (quali, ad esempio: iscrizioni, trasferimenti e dimissioni; pagamenti relativi ad iniziative già in atto, o comunque, deliberate dal Consiglio nella composizione normale; corresponsione di stipendi; rilascio di pareri di congruità; ecc.). Ciò al fine di garantire la continuità dell'attività dell'organo, ed evitare danni all'Ordine professionale e agli iscritti, seppure con riferimento ad un ambito più ristretto di attività.
Restano escluse da tale ambito quelle attività che, per la loro delicatezza (ad esempio, la materia disciplinare), richiedono una complessa valutazione degli interessi coinvolti, che solo un organo nella pienezza dei suoi poteri è in grado di svolgere adeguamente. Restano, altresì, escluse iniziative che implicano valutazioni discrezionai, a meno che non ricorra la necessità e l'urgenza di provvedere immediatamente. Il criterio, sia pure approssimativo, che può essere fornito per derivare al Consiglio professionale dal rinvio del compimento dell'atto stesso.
Nelle more della procedura di commissarimento questo Ufficio ritiene, tenuto conto delle considerazioni che precedono, che codesto Consiglio possa svolgere tutte le attività connesse all'ordinaria amministrazione dell'Ordine professionale.


Parere del Ministero di Grazia e Giustizia

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