logo3

Nav view search

Navigazione

Tutte le news

Decreto 17/06/2016: “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”

Cari Colleghi,


Vi segnalo il Decreto 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla G.U. N. 174 DEL 27/07/16 avente ad oggetto l'“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”

 

Tale decreto sostituisce il vecchio D.M. 31/10/2013 n.143 che recava la determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria.


NOTA

Il nuovo decreto del ministero della Giustizia (Dm 17 giugno 2016), di concerto con le Infrastrutture, sui parametri di riferimento per le gare di progettazione approda in Gazzetta ufficiale (n. 174 del 27 luglio 2016) dopo un'attesa piuttosto lunga. Apre, però, il percorso di attuazione del Codice appalti da parte dell'esecutivo: il Dm parametri è il primo provvedimento, tra quelli attribuiti ai ministeri dal Dlgs n. 50 del 2016, a vedere la luce.

 

Il testo finale, comunque, conferma diverse cattive notizie per i professionisti: il suo utilizzo da parte delle stazioni appaltanti resterà facoltativo. E, addirittura, il ricorso alle sue tabelle dovrà essere adeguatamente motivato.

 

Il provvedimento prende le mosse dall'articolo 24 comma 8 del Codice. Qui, infatti, si prevede che un decreto della Giustizia, concertato con il Mit, dovrà approvare le tabelle dei corrispettivi «commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione dei servizi di architettura ed ingegneria». Il punto fondamentale del nuovo provvedimento, però, non sono le tabelle in allegato: i coefficienti, infatti, restano praticamente gli stessi già indicati dal precedente decreto ministeriale.

 

Il vero pezzo chiave del provvedimento è contenuto all'articolo 1. Qui si stabilisce che i corrispettivi regolati dal testo «possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento». Resta, in sostanza, una semplice facoltà in capo alle stazioni appaltanti, seguendo una linea che va nella direzione indicata dal Governo in altre occasioni: anche il Codice appalti, infatti, parla di facoltà, sebbene alcuni vecchi orientamenti dell'Anac avessero sollecitato l'introduzione di un obbligo. Dando speranze ai professionisti, poi rimaste sistematicamente deluse. Con queste regole, di fatto, il ministero assume una posizione sfavorevole ad architetti, ingegneri e geometri, dal momento che le amministrazioni avranno mano libera nella determinazione dei loro compensi nelle gare pubbliche.

 

E non è il solo punto delicato. Il decreto, infatti, è destinato ad avere vita parecchio breve. Le sue tabelle tengono conto del vecchio assetto dei tre livelli di progettazione, che parte dal preliminare. Il ministero delle Infrastrutture ha, però, già quasi pronto un nuovo sistema, che manda in pensione il preliminare a beneficio del progetto di fattibilità. La caratteristica di questo nuovo progetto, in estrema sintesi, è una complessità maggiore rispetto al vecchio primo livello: vuol dire che andrà pagato di più. E che, quindi, il Dm parametri appena nato finirà nel cestino con l'approvazione (prossima) dei nuovi livelli di progettazione. Il paradosso viene certificato dall'articolo 1 del nuovo decreto ministeriale. Qui si dice che «le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto sono aggiornate entro tre mesi dall'entrata in vigore» del Dm «con cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all'articolo 23, comma 3, del Dlgs n. 50 del 2016».

 

La combinazione di queste due questioni lascia molti dubbi ai professionisti. Spiega Armando Zambrano, presidente del CNI: «Purtroppo per noi non rappresenta una novità. Ne avevamo già avuto notizia, infatti, durante il nostro Congresso tenutosi a Palermo ed avevamo espresso le nostre forti perplessità. Senza l'obbligatorietà della determinazione dei corrispettivi a nostro giudizio si va fuori dell'ambito assegnato dalla legge delega, che mette al centro della realizzazione dell'opera pubblica la progettazione. Non si può affermare di considerare centrale il progetto e poi pensare di realizzare le opere con un costo dei servizi tecnici molto basso». Aggiunge il tesoriere del CNI, Michele Lapenna: «È evidente che si tratta di un errore nella redazione del Codice, a cui si aggiunge un ulteriore errore nella pubblicazione di questo decreto. Consideriamo immotivato indicare la possibilità dell'utilizzo dei parametri contenuti nel decreto, quando invece le recenti linee guida dell'Anac ne sanciscono l'obbligatorietà. A mio avviso, il problema va risolto attraverso la modifica del comma 8 dell'articolo 24 del Codice per cui il Cni e la Rete delle professioni tecniche si stanno battendo fortemente».

 

Il presidente degli architetti, Giuseppe Cappochin parla invece di «un grave e inspiegabile passo indietro in tema di trasparenza rispetto al Dm 143».

 

Speriamo possano esserci a breve novità…..positive. Diversamente permane uno stato di incertezza, di precarietà e di confusione difficilmente comprensibile e giustificabile.

 

Cordialità

Michele Brigante

 

Allegati: c.s.

Comando Prov. VVF SALERNO: Linee guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell'Allegato I al DPR 151/2011

Il Comando Provinciale dei VVF di Salerno ha trasmesso, con nota Prot..6122 del 30/03/2016, le "Linee guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell'Allegato I al DPR 151/2011" che si pubblicano per l'opportuna conoscenza degli iscritti.

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

 

 

Timbro professionale Tecnici Acustica Ambientale - Decreto Dirigenziale n. 3 del 23/02/16 pubblicato sul BURC n. 14 del 29/02/16

Con Decreto Dirigenziale n. 3 del 23/02/16 pubblicato sul BURC n. 14 del 29/02/16 è stato decretato di istituire il timbro professionale dei tecnici competenti in acustica ambientale che dovrà contenere i seguenti elementi:

 

-il logo ufficiale della Regione Campania, seguito dalla dicitura: “Regione Campania”;

 

-la dicitura “Tecnico Competente in Acustica Ambientale”;

 

-il nome ed il cognome del tecnico competente in acustica ambientale;

 

-il numero di iscrizione;

 

-le dimensioni di mm 65 x mm 19 e l'utilizzo del carattere Arial.

 

Obbligatorietà dell’indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte dei professionisti nella Denuncia dei Lavori ai sensi della L.R. 983 ss.mm.ii

Si pubblica, per l’opportuna conoscenza degli iscritti, la Circolare dell’UOD Genio Civile di Salerno Prot. 0194294 avente ad oggetto l’ “Obbligatorietà dell’indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte dei professionisti nella Denuncia dei Lavori ai sensi della L.R. 983 ss.mm.ii”

 

Allegato

Regione Campania. Via libera alla Legge di Stabilità Finanziaria

Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato in data 22/12/2015 la legge di bilancio 2016-2018 e la Legge di stabilità che prevede fra le altre disposizioni anche la proroga del Piano Casa  al 31.12.2017 e la proroga della possibilità per i comuni di lavorare le pratiche dei vecchi condoni ancora in istruttoria relativi alle leggi dell’85 e ’94.

Il presente sito fa uso di cookie anche di terze parti. Si rinvia all´informativa estesa per ulteriori informazioni. La prosecuzione nella navigazione comporta l´accettazione dei cookie informativa