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Il Consiglio di Stato si pronuncia sull'avvalimento multiplo

Consiglio di Stato Sez.V sentenza n° 5874 del 09/12/2013 -  Avvalimento plurimo

Con questa prima sentenza il Consiglio di Stato recepisce in Italia la sentenza della Corte di Giustizia, Sez. V, con sentenza 10 ottobre 2013 in causa C-94/12, che consente l’avvalimento plurimo o frazionato.

La Corte ha quindi definitivamente chiarito l’ammissibilità del cosiddetto avvalimento plurimo o frazionato, con il quale l’aspirante all’aggiudicazione di un contratto di appalto raggiunge un determinato requisito di partecipazione avvalendosi anche di più soggetti.

La sentenza

Corte di Giustizia Europea, Sez. V - 10 Ott 2013, n. C-94/12 – Avvalimento plurimo

Corte di Giustizia Europea, Sez. V, sentenza 10 Ott 2013, n° C-94/12 – Avvalimento plurimo

L’articolo 49 del decreto legislativo n. 163, del 12 aprile 2006, recita

comma 1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto.

comma 6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti di cui all’art.40 ,comma 3 ,lettera b) , che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria .

L’art.49 vieta pertanto agli operatori economici che partecipano ad un appalto pubblico di lavori ,di avvalersi della capacità di più imprese ,per una stessa categoria di qualificazione.

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Sentenza del C.d.S. n° 4964 del 09 Ott 13 sui costi della sicurezza

Sentenza del Consiglio di Stato V sez. n° 4964  del 09 Ott 13.

Gli oneri aziendali o specifici o costi della sicurezza interna devono essere indicati, a pena di esclusione, solamente negli appalti di servizi e forniture. (art.87 comma 4 del codice dei contratti d.lgs. n° 163/06.

”Per i lavori la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. n° 81/08, predisposto dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 131 del codice dei contratti “.

La sentenza

Il commento della Commissione LL.PP. dell'Ordine

Sentenza n° 23 del Consiglio di Stato del 16/10/2013 sui requisiti art. 38 c. 1 let. b) e c) D.Lgs. n° 163/2006

La sentenza tratta dei possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 lettera b e c del Codice dei Contratti (D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i.)

L’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti prevede l’esclusione dalla procedura di gara  dei soggetti che abbiano riportato condanne per reati nominativamente individuati. Il possesso dei requisiti è attestato, ai sensi del comma 2 del citato art. 38 del Codice dei contratti con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e  tale obbligo sussiste, come recita il comma 1 lettera b “ per “il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società”.

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Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 213 del 08 luglio 2015

Si pubblica il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 213 del 08 luglio 2015 con cui sono state approvate le “Istruzioni operative per il rilascio dell’autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008.”, licenziate con parere favorevole n.75/2014 della Prima Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP

a cura della Commissione Monitoraggio Bandi LL.PP. e Rapporti con A.V.C.P. dell'Ordine

IstruzioniFPCcls_080715.pdf
DP2013d08072015_ApprovazioneIstruzioniFPCcls.pdf

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