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Regolarizzazione documentale o integrazione documentale?

Sentenza n° 3663 del 14 Lug 2014 Consiglio di Stato sez. VI.

La sentenza in oggetto si riferisce ad un appalto integrato (art. 53 comma 2 lettera b  del d.lgs.n.163/06 e s.m.i.) inerente l’affidamento della progettazione esecutiva, l’esecuzione e il restauro del prospetto settentrionale e meridionale e la realizzazione delle cancellate a chiusura dei fornici del primo ordine dell’Anfiteatro Flavio (Colosseo).

Alla procedura di gara hanno partecipato solamente due imprese; la seconda classificata ha fatto ricorso ma è stato respinto.

La sentenza è interessante perché chiarisce due punti focali inerenti le problematiche del settore lavori pubblici.

1 - Valutazione di servizi di ingegneria ed architettura.

2 - Soccorso istruttorio previsto dall’art. 46 del codice.

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Nelle gare di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’offerta presentata...

Sentenza Consiglio di Stato Sez. V n. 2753 del 27 Mag 2014

Nelle gare di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’offerta presentata può contenere soluzione migliorative, a condizione che non siano alterati i caratteri essenziali ovvero lo stesso oggetto dell’appalto.

Il Consiglio di Stato nella sentenza in oggetto ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo alle gare di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come nel caso in esame, ammette che l’offerta presentata possa contenere soluzione migliorative, a condizione che non siano alterati i caratteri essenziali ovvero lo stesso oggetto dell’appalto , anche per non ledere la par condicio dei concorrenti.

In tal senso anche sez. IV, 23 gennaio 2012, n. 285, che, relativamente ad un appalto integrato, ex art. 54, comma 1, lett. B), del D. Lgs. n. 163 del 2006, ha distinto le varianti progettuali migliorative, consentite [incidenti sulla qualità dell’opera, sotto il profilo strutturale, prestazione e funzionali, quali schede progettuali, modalità esecutive, materiali, impianti], dalle modificazioni vietate in quanto idonee ad alterare l’essenza strutturale e prestazioni dell’opera delineata nel progetto definitivo e come tali lesive, oltre che della par condicio dei concorrenti, anche dello stesso interesse della stazione appaltante al conseguimento delle specifiche funzionalità perseguite, secondo il progetto definitivo posto a base di gara).

La lex specialis della gara prevedeva:

Non sono ammesse, pena esclusione, variazioni planimetriche rispetto ai tracciati delle infrastrutture viarie previste dal progetto preliminare approvato posto a base di gara. Le modifiche che verranno apportate con il progetto definitivo offerto dovranno comunque essere effettuate senza aumento di spesa rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare posto a base di gara dalla stazione appaltante”.

Da tali disposizioni si evince che non era vietata la possibilità di apportare variazioni migliorative al progetto preliminare posto a base di gara, purché fossero rispettate le previsioni planimetriche rispetto ai tracciati delle infrastrutture viarie, che del tutto ragionevolmente, secondo l’intenzione dell’amministrazione appaltante, costituivano punti cardini, significativi e caratterizzanti dell’intervento da realizzare, contribuendo pertanto a realizzare l’interesse pubblico effettivamente perseguito.

Il progetto presentata dalla ditta esclusa dalla gara era caratterizzato da variazioni planimetriche rispetto ai tracciati delle infrastrutture viarie previste nel progetto posto a base della gara, variazioni consistenti in intersezioni a raso non previste nel progetto preliminare.

Il progetto definitivo, lungi dal contenere varianti al progetto preliminare, si atteggiava con un progetto del tutto diverso da quello quanto ai suoi elementi essenziali e come tale, secondo la ricordata giurisprudenza, non poteva essere configurato come caratterizzato da semplici varianti migliorative.

Commento a cura del Presidente della Commissione Monitoraggio Bandi LL.PP.

La sentenza

Consiglio di Stato n° 1257 del 13 Mar 14: compatibile il cumulo di presidente di commissione di gara e di RUP

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n° 1257 del 13 Mar 14 ha espresso il principio per il quale, nelle gare indette dagli Enti Locali, non vi è violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione in presenza del cumulo nella stessa persona delle funzioni di presidente della commissione di gara, di responsabile del procedimento e di soggetto aggiudicatore, risultando ciò conforme ai principi in materia di responsabilità dei funzionari degli Enti Locali, come delineati dall’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

La sentenza

Nelle gare per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura possono essere utilizzati come referenze solo i progetti approvati ed ultimati.

Tar del Lazio sez.II  quater sentenza del 28/02/2013 n. 2180.

Il TAR del Lazio  ha sancito che, in base  all’articolo 263, comma 2 del Regolamento del Codice dei Contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010), per la valutazione, dei servizi di architettura e di ingegneria resi nei confronti di pubbliche amministrazioni e dei servizi resi nei confronti di committenti privati, i progetti devono essere stati approvati dalla Stazione Appaltante e poi realizzati, Al contrario, non è possibile usare come referenza la progettazione di opere che poi non sono stati né approvati né realizzati, cioè che non si sono aggiudicati la gara. La sentenza anche se datata presenta numerosi spunti interessanti.

La questione posta all’esame del collegio riguarda l’interpretazione del citato art. 263 comma 2, il quale disciplina quali sono i servizi valutabili ai fini dell’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria (art. 252 del regolamento).Prima di addentrarsi nell’esame della norma in questione, appare tuttavia importante sottolineare, in via preliminare, la specificità della prestazione di “servizi di progettazione” in quanto, a differenza di ogni altra prestazione di servizi, essa si risolve nella predisposizione degli elaborati progettuali e non comporta dunque anche l’effettiva esecuzione dei lavori ad essa inerenti.

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Il Consiglio di Stato sostiene la tesi della natura perentoria del termine previsto al c. 2 art. 48 del Codice dei Contratti

Con la sentenza n. 10 del 25/02/2014 l’Adunanza Plenaria di  Palazzo Spada sostiene la tesi della natura perentoria del termine previsto al comma 2 dell'art. 48 del Codice dei Contratti.

L’adunanza Plenaria nella decisione in commento ha affermato il seguente principio di diritto:

L’articolo 48, comma secondo, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l’aggiudicatario e il concorrente che lo segue in graduatoria, non compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi del comma primo del medesimo articolo, devono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, di cui al comma primo, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta inoltrata a tale fine dalle stazioni appaltanti”.

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