CIRCOLARE ENTI ORD.ING.SA N.4/2024 - Prot. n.2983 del 08.08.2024
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- Pubblicato: Giovedì, 08 Agosto 2024 16:25
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NOMINA COMPONENTI DI COMMISSIONE TECNICA E DELLA "COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" (C.L.P.), ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22/01/2004 n.42. ESPERTI IN URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, STORIA DELL'ARTE, GEOGRAFIA, DISCIPLINE AGRICOLO-FORESTALI, SCIENZE NATURALI, STORIA, PITTURA, ARTI FIGURATIVE E LEGISLAZIONE BENI CULTURALI.
CORRISPETTIVO DEI COMMISSARI — LEGGE SULL'EQUO COMPENSO
Con riferimento all'oggetto si fa presente agli spett.Ii Enti in indirizzo che negli avvisi per la raccolta delle manifestazioni di interesse e negli atti di nomina dei componenti delle commissioni tecniche deve essere espressamente prevista la remunerazione a favore dei commissari secondo le specifiche previsioni di legge e dei correlati regolamenti dell'Ente. Il corrispettivo può comprendere la corresponsione di compensi e/o indennità di presenza e di rimborso spese eventualmente sostenute, nel pieno rispetto della legge n. 49/203 sull'Equo compenso.
Quanto precede vale anche per i componenti COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO" (C.L.P.), da istituirsi ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22/01/2004,
Nel merito si rileva che la ratio e l'esplicita disciplina delle disposizioni della legge citata non escludono la possibilità di corrispettivo per i componenti della commissione.
Difatti il comma 3 dell'ad. 183 recita: "La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo al/a corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
Pertanto, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio non contiene un espresso divieto al riconoscimento ai membri della Commissione di una indennità di presenza ovvero del rimborso spese.
In tal senso, la Sezione di Controllo della Code dei Conti per la Regione Piemonte, con Delibera n. 57/2019/SRCPIE/PAR del 27/06/2019, si è associata alla deliberazione n.29/2016/PAR della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata nel chiarire che "il comma 3, dell'art. 183 del
Dlgs 42/2004, per come formulato, non preclude 'in linea astratta' il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti per la partecipazione alle commissioni in riferimento, e ciò in quanto l'articolato in questione non prevede uno specifico divieto in tal senso, e, comunque, tale divieto non può ritenersi compreso — per via implicita — nel divieto di 'corrispondere alcun compenso' sancito dal comma in questione, in quanto non ne condivide i medesimi presupposti 'remunerativi o compensativi'.
Conseguentemente, la medesima Sezione Basilicata specifica che "alla luce del vincolo di neutralità finanziaria sancito dall'articolato in esame, gli oneri derivanti dal 'rimborso delle spese' potranno essere legittimamente previsti e sostenuti dall'amministrazione interessata solo ed esclusivamente all'esito della verifica 'a monte', sin dalla fase di programmazione, della possibilità di neutralizzare, in concreto, tali spese con le nuove entrate (ovvero i risparmi di spesa) derivanti dall'esercizio della funzione delegata, di cui è parte integrante e sostanziale la commissione locale per il paesaggio in esame".
É appena il caso, inoltre, di evidenziare che, nel frattempo, è intervenuta la legge 49 del 21.04.2023 che ha introdotto il principio dell'equo compenso sul quale si è espresso il Consiglio Nazionale Ingegneri in una recente Circolare riferita alla Nota di indirizzo per le Regioni del 19 aprile 2024, resa a proposito delle Commissioni di collaudo chiamate ad intervenire nell'ambito degli stanziamenti relativi al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e concernenti le misure di Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica.
Nella suddetta Circolare, Protocollo U-rsp/5289/2024 del 09/05/2024, il CNI auspica "che anche le altre Amministrazioni dello Stato inizino ad applicare integralmente la legge sull'equo compenso, - anziché, talvolta, come riportano le cronache, a boicottarla — in quanto volta non soltanto a garantire ai liberi professionisti una remunerazione equa per l'opera prestata, ma anche ad assicurare alla PA prestazioni di qualità superiore e alla cittadinanza progetti ed interventi basati sul rispetto del lavoro intellettuale".
A tal uopo, quest'Ordine, in ottemperanza ai propri compiti istituzionali di responsus e vigilantia, invita gli Enti in indirizzo a portare in conto tali indirizzi nell'ambito degli avvisi a farsi e/o a rettificare quelli già pubblicati.
Con pregio di porgere distinti saluti, si resta in attesa di cortese riscontro.
Il PRESIDENTE
Ing. Raffaele Taratéta