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Pubblicato: Giovedì, 18 Gennaio 2024 15:26
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Si pubblica la Circolare in oggetto inviata a tutti gli Enti di Salerno e Provincia per l'opportuna conoscenza gli iscritti
CIRCOLARE ENTI N.1/2024 dell'ORDINE
Preg.mi Sindaci dei Comuni
Preg.mo Presidente della Provincia
Preg.mi Rappresentanti legali e Responsabili delle stazioni appaltanti dei SIA
OGGETTO: Applicazione della Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di EQUO COMPENSO delle prestazioni professionali” negli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura secondo il D.Lgs. 36/2023.
Procedure di appalto integrato di cui all’art. 44 del nuovo Codice Appalti D.LGS. n. 36/2023
Si richiama la precedente Circolare Enti con pari oggetto del 5 dicembre 2023, che si rimette in allegato, di cui la presente integra e specializza i contenuti relativamente alle procedure di appalto integrato.
Quanto segue è coerente e in linea con la posizione e con gli indirizzi del Consiglio Nazionale Ingegneri, le attività di monitoraggio bandi del Centro Studi Nazionale - braccio operativo del CNI - che in uno allo scrivente Ordine, non di rado, constatano l’opinabile interpretazione, talvolta la palese disapplicazione, da parte delle Stazioni appaltanti della Provincia di Salerno delle previsioni di legge in materia di Equo Compenso.
Al fine dell’attuazione delle buone pratiche rispettose delle previsioni normative e dunque allo scopo di favorire l’efficienza e l’efficacia dell’operato delle Stazioni appaltanti, si ritiene preliminarmente di richiamare la ratio e i punti cardine dell’attuale obbligo normativo.
Come noto, la Legge 21 aprile 2023 n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” (Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 2023, n. 104 ed entrata in vigore il 20/05/2023), applicabile anche alla Pubblica Amministrazione ed alle società partecipate disciplinate dal D.Lgs. n. 175/2016, pone, a pena di nullità delle clausole difformi, l’obbligo del committente di corrispondere al professionista intellettuale un compenso equo, intendendosi come tale quello proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e conforme a specifici parametri individuati, per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi, dai Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 Marzo 2012, n. 27 (art. 1, comma 1, L. n. 49/2023). La regola si estende anche al caso di compenso risultante dall’esito della gara e all’affidamento ovvero ancora alla predisposizione di un elenco di fiduciari.
Per la progettazione e gli altri servizi di ingegneria e architettura, l’art.41 comma 15 del D.Lgs. 36/2023 e l'allegato I.13 individuano le modalità di determinazione dei corrispettivi rinviando al D.M. 17/06/2016 e precisando che: “I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento”. Sulla base di tale disposizione, pertanto, i parametri di cui al D.M. 17/06/2016 non sono più solo una “base di riferimento” ma devono essere obbligatoriamente utilizzati dalle Stazioni Appalti per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.
Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 è posto, quale principio fondamentale del Codice dei contratti, il divieto di gratuità della prestazione intellettuale nonché ribadita l’applicazione dell’equo compenso.
Ne consegue che il corrispettivo per il S.I.A. stimato sulla base del D.M. 17/06/2016 non è in alcun modo ribassabile, rappresentando un compenso equo ai sensi della L. n. 49/2023. È di contro ribassabile l’importo stimato a titolo di “spese”, a fronte di una differente organizzazione proposta dall’operatore economico, nei limiti in cui esso non incida sull’entità del compenso stimato come equo.
A tal fine si veda la Delibera ANAC n. 343 del 20 luglio 2023 con la quale, pur con riferimento al D.Lgs. 50/2016, si evidenzia che “dal complesso delle disposizioni citate si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell'affidamento”, come previsto dall’art. 24 comma 8 del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi motivando adeguatamente la scelta effettuata. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso” con competizione limitata alla componente qualitativa. Diversamente opinando, non si spiegherebbe né la previsione della nullità della clausola che fissi un compenso inferiore a quello stabilito dal decreto ministeriale, rilevabile anche d’ufficio, né l’abrogazione dell’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 che, come anticipato, aveva eliminato l’obbligatorietà delle tariffe minime.
Si tratta di una novità di assoluto rilievo che, volta a garantire una adeguata remunerazione per le attività libero professionali, risulta indirettamente idonea anche a tutelare la qualità delle prestazioni, obiettivo di primaria importanza nel settore dei contratti pubblici, come testimoniato dai plurimi riferimenti contenuti nel testo del d.lgs. 50/2016 (tra i tanti, si segnalano l’art. 23 in tema di livelli della progettazione ove è previsto che questa debba assicurare “la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera” e l’art. 30, in tema di principi per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, ove la qualità è anteposta agli altri principi che devono regolare l’affidamento degli appalti pubblici).
Vieppiù, la disciplina recata dalla L. 49/2023, in quanto legge speciale – come anche la disciplina dei contratti pubblici – cronologicamente successiva al D.lgs. 50/2016, è destinata a prevalere su eventuali disposizioni di segno contrario contenute nel menzionato testo.
Infine, ai sensi dell'art. 44 comma 4 del Decreto Legislativo 36/2023, è stabilito il principio del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta è dunque riferita sia al progetto esecutivo che al prezzo e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Pertanto, al fine di garantire la corretta applicazione della Legge 49/2023, è opportuno prevedere offerte distinte per progetto esecutivo ed opere da realizzarsi.
Questo Consiglio, facendo proprio il parere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, condivide la delibera ANAC n. 343/2023 atta a garantire a tutti i professionisti tecnici un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nei contratti pubblici dei SIA, promuovendo un compenso equo e mettendo in primo piano la qualità delle prestazioni.
È pleonastico precisare che il predetto obbligo deve essere rispettato sia nel caso delle procedure di affidamento dei soli Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA), in procedura competitiva o diretta, sia in quelle di Appalto Integrato.
Alla luce di quanto precede, si chiede alle spettabili Amministrazioni in indirizzo di operare coerentemente con le previsioni di legge, sospendendo le procedure attivate non conformi al dettato normativo al fine di apportare le dovute modifiche ai relativi avvisi.
Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, si invitano gli Enti in indirizzo a tenere conto, in tutti i tipi di affidamenti, di quanto previsto nella Legge n.49/2023
Con pregio di salutare distintamente.
Il Presidente
Ing. Raffaele Tarateta
Allegato Circolare Ordine 5 dicembre 2023 Equo compenso